
Con l’arrivo del Superbonus 110% non si è fatto altro che parlare della conformità urbanistica, edilizia e catastale degli immobili, portando così, tutti i tecnici ad effettuare accurati sopralluoghi e svariate richieste di documenti.
Il dl Semplificazioni e la CILAS, hanno apportato un notevole vantaggio a chi vuole beneficiare dei Bonus e a chi deve eseguire il lavoro di presentazione, vediamo quali.
1.0 Nella CILAS niente stato legittimo
Il nuovo comma 13-ter prevede per gli interventi di superbonus, e non per gli interventi di demolizione e ricostruzione, un regime molto particolare.
Andiamo ad analizzare gli interventi:
- Rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001).
- Richiedono una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata in cui occorre inserire gli estremi del titolo che ha legittimato l’immobile;
- non richiedono l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001);
- beneficiano di un regime di decadenza fiscale diverso dalle altre detrazioni fiscali.
La CILA-Superbonus o semplicemente CILAS è un nuovo titolo abilitativo introdotto con la conversione in legge del Decreto-legge n.77 del 31 maggio, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. La sua introduzione è stata pensata per semplificare le pratiche burocratiche del Bonus. Si tratta di una vera e propria procedura amministrativa che richiede l’intervento di un tecnico abilitato, il quale comunica l’inizio dei lavori e i dettagli dell’immobile oggetto di intervento.
2.0 La differenza tra CILAS e CILA
Rispetto alla CILA tradizionale questo nuovo titolo abilitativo presenta varie differenze:
- bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica;
- bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico;
- non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile;
- l’integrazione degli elaborati grafici è facoltativa.
3.0 CILAS non come pratica in Sanatoria
Il nuovo comma 13-quarter aggiunto dal Decreto Semplificazioni all’art.119 del Decreto Rilancio “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Ciò significa da una parte che la CILAS non sana alcun abuso presente sull’immobile e che lo stesso è sempre passibile di intervento sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione che il potere di vigilare.
Lo stato legittimo è una condizione che dovrebbe essere sempre in possesso del proprietario dell’immobile. Il mancato stato legittimo di esso può essere sanzionato, in maniera più o meno grave.
4.0 Superbonus: Revocato quando?
Una volta appurato che la mancata conformità urbanistica, edilizia e catastale, non è più da ostacolo, procediamo con il vedere quali sono i casi in cui il Superbonus viene revocato:
- mancata presentazione della CILAS, nei termini previsti;
- interventi realizzati in difformità della CILAS;
- assenza dei dati richiesti (estremi del titolo edilizio);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni.
Non si può ottenere la detrazione in caso di abuso totale.
Conclusioni
In conclusione, possiamo affermare che se è vero che da una parte il Legislatore ha semplificato l’accesso e la fruizione del Superbonus 110%, è bene tenere a mente che non si tratta di un condono edilizio.