Superbonus 110% e abusi edilizi

Con l’arrivo del Superbonus 110% non si è fatto altro che parlare della conformità urbanistica, edilizia e catastale degli immobili, portando così, tutti i tecnici ad effettuare accurati sopralluoghi e svariate richieste di documenti.

Il dl Semplificazioni e la CILAS, hanno apportato un notevole vantaggio a chi vuole beneficiare dei Bonus e a chi deve eseguire il lavoro di presentazione, vediamo quali.

1.0 Nella CILAS niente stato legittimo

Il nuovo comma 13-ter prevede per gli interventi di superbonus, e non per gli interventi di demolizione e ricostruzione, un regime molto particolare.

Andiamo ad analizzare gli interventi:

  • Rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001).
  • Richiedono una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata in cui occorre inserire gli estremi del titolo che ha legittimato l’immobile;
  • non richiedono l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001);
  • beneficiano di un regime di decadenza fiscale diverso dalle altre detrazioni fiscali.

La CILA-Superbonus o semplicemente CILAS è un nuovo titolo abilitativo introdotto con la conversione in legge del Decreto-legge n.77 del 31 maggio, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. La sua introduzione è stata pensata per semplificare le pratiche burocratiche del Bonus. Si tratta di una vera e propria procedura amministrativa che richiede l’intervento di un tecnico abilitato, il quale comunica l’inizio dei lavori e i dettagli dell’immobile oggetto di intervento.

2.0 La differenza tra CILAS e CILA

Rispetto alla CILA tradizionale questo nuovo titolo abilitativo presenta varie differenze:

  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione energetica;
  • bisogna indicare se gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico;
  • non occorre attestare lo stato legittimo dell’immobile;
  • l’integrazione degli elaborati grafici è facoltativa.

3.0 CILAS non come pratica in Sanatoria

Il nuovo comma 13-quarter aggiunto dal Decreto Semplificazioni all’art.119 del Decreto Rilancio “Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Ciò significa da una parte che la CILAS non sana alcun abuso presente sull’immobile e che lo stesso è sempre passibile di intervento sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione che il potere di vigilare.

Lo stato legittimo è una condizione che dovrebbe essere sempre in possesso del proprietario dell’immobile. Il mancato stato legittimo di esso può essere sanzionato, in maniera più o meno grave.

 4.0 Superbonus: Revocato quando?

Una volta appurato che la mancata conformità urbanistica, edilizia e catastale, non è più da ostacolo, procediamo con il vedere quali sono i casi in cui il Superbonus viene revocato:

  • mancata presentazione della CILAS, nei termini previsti;
  • interventi realizzati in difformità della CILAS;
  • assenza dei dati richiesti (estremi del titolo edilizio);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Non si può ottenere la detrazione in caso di abuso totale.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che se è vero che da una parte il Legislatore ha semplificato l’accesso e la fruizione del Superbonus 110%, è bene tenere a mente che non si tratta di un condono edilizio.

Autore

Maria Costanza Di Salvia

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